Minori

La maggior parte dei minori cresce in un ambiente protetto, in cui i genitori si occupano del loro benessere. È solo quando i genitori non vogliono o non possono adempiere ai loro obblighi e quando il benessere del minore è minacciato che entra in azione il diritto di protezione dei minori. In questi casi, l’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA/ARP) – o il tribunale quando è in corso una procedura di separazione o divorzio – deve intervenire e fare tutto il possibile per proteggere il minore.

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Avviso o segnalazione riguardante una situazione di bisogno (Canton Berna, in francese)

Ruolo dei genitori

Spetta in primo luogo ai genitori garantire che il proprio bambino cresca e si sviluppi in un ambiente protetto e sicuro. Questo ruolo essenziale dei genitori può essere svolto in vari modi, ma ci sono delle disposizioni legali che si applicano a tutti e che tutti devono rispettare.

L’autorità parentale include il diritto e il dovere di prendersi cura dei propri figli. Questo significa che i genitori sono responsabili della loro alimentazione e del loro alloggio, assicurandosi che siano vestiti in modo appropriato e consentendo loro di mantenere e curare delle relazioni nella società. Inoltre, i genitori prendono decisioni per conto dei propri figli quando essi non sono ancora in grado di farlo autonomamente, per esempio per le questioni scolastiche, la scelta del luogo di dimora o le attività ricreative. I genitori devono tener conto del parere dei propri figli e collaborare con la scuola e i professionisti.

In linea di principio, i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dal fatto che vivano in concubinato o in economie domestiche diverse o che siano sposati o separati. In caso di problemi legati all’autorità parentale congiunta, i genitori possono rivolgersi ai servizi di consulenza in materia. È solo quando non si riesce a trovare una soluzione che l’ARP e/o la Pretura intervengono.

Aiuto ai genitori

L’educazione dei figli è una sfida per tutti i genitori. A volte questi ultimi raggiungono i loro limiti o si sentono sopraffatti. È bene sapere che in queste situazioni esistono servizi di consulenza e centri di accoglienza che possono aiutarli:

Eltern-Notruf (sito in francese e tedesco) è un servizio di chiamata d’emergenza molto apprezzato dai genitori. I consigli sono forniti da professionisti in cinque lingue diverse tramite telefono, e-mail o chat, in forma anonima o nell’ambito di un colloquio personale.

Il servizio di consulenza per genitori di Pro Juventute è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il servizio è gratuito e fornisce un sostegno ai genitori o ad altre persone di riferimento su questioni relative all’educazione, allo sviluppo e alla cura dei figli.

Il sito internet dell’organizzazione Pro Familia offre una guida per la famiglia che copre molti ambiti della vita come l’educazione, il diritto di famiglia o le situazioni di emergenza, ecc.

Nei diversi cantoni ci sono molti altri servizi di consulenza a cui i genitori possono rivolgersi: ad esempio, centri di consulenza per madri/padri/genitori, consultori familiari, consultori genitore-bambino, la consulenza per giovani, il sostengo socio-pedagogico per le famiglie, nonché l’accoglienza parascolastica dei minori (asili nido, custodia di bambini/e, accoglienza extra-scolastica).

Misure di protezione

In Svizzera, la maggior parte dei minori vive in una casa accogliente, piena d’affetto e in un ambiente protetto e sicuro. A volte, però, alcuni genitori non riescono più a garantire il benessere dei propri figli. Questi ultimi sono allora trascurati dai propri genitori, subiscono violenze o sono addirittura coinvolti in una spirale negativa dovuta al loro stesso comportamento. In questi casi, l’ARP deve prestare attenzione e adottare tutte le misure necessarie per proteggere il minore, alfine di porre fine alla minaccia nei suoi confronti o prevenirla (art. 307 cpv. 1 CC). A tale fine, l’ARP ha a disposizione diverse misure pensate per sostenere i genitori, ma soprattutto per migliorare la situazione dei minori. L’obiettivo non è quello di giudicare il comportamento dei genitori quanto quello di porre al centro l’interesse del minore.

In linea di principio, l’ARP adotta sempre la misura più blanda possibile (principio di sussidiarietà). L’obiettivo principale è infatti quello di rafforzare le competenze e le capacità dei genitori, e non quello di sollevarli dalla propria responsabilità (principio di complementarità). La situazione individuale di ogni viene quindi analizzata caso per caso per determinare se è necessaria una misura e, se si, quale sia quella più appropriata. In generale, la misura non ha una durata fissa o limitata, motivo per cui l’ARP deve rivalutare regolarmente le condizioni e le circostanze della misura per assicurarsi che sia ancora appropriata. L’unico scopo delle misure è garantire la protezione e il benessere del minore. Quando non sono più necessarie, le misure vengono adattate o revocate.

Un avviso o una segnalazione di potenziale messa in pericolo di un minore viene trasmesso all’ARP. Non appena quest’ultima riceve l’avviso o la segnalazione, la situazione del minore viene analizzata. L’ARP può in particolare parlare con i genitori e il minore. Inoltre, valuta se esiste una misura per sostenere la famiglia ed evitare la messa in pericolo del minore. Prima di ordinare una misura, l’ARP verifica se i genitori e il loro entourage possono trovare da soli una soluzione in grado di garantire il benessere del minore. In tal caso, l’ARP non ordinerà nessuna misura.

Sorveglianza educativa

L’ARP può incaricare un/a professionista di effettuare la sorveglianza educativa (art. 307 cpv. 3 CC). Questa persona verificherà regolarmente come sta il minore e se le decisioni o gli accordi presi (per esempio, che il minore frequenti l’asilo nido due giorni alla settimana) vengano rispettati.

Istruzioni

L’ARP può dare istruzioni scritte e vincolanti (art. 307 cpv. 3 CC) ai genitori su come migliorare la situazione del minore. Queste istruzioni possono specificare ciò che i genitori devono o non devono fare, o ciò che devono tollerare. Queste istruzioni possono intimare loro di sottoporre il minore ad una visita medica da un pediatra, di risolvere il loro conflitto coniugale ricorrendo ad una mediazione o di collaborare con un servizio di sostegno socio-pedagogico alla famiglia. L’ARP controlla che l’applicazione delle sue istruzioni sia svolta correttamente.

Curatela

Nella maggior parte dei casi, l’ARP nomina una curatrice o un curatore per tutelare il minore vulnerabile. Questa persona deve assumere compiti concreti, chiaramente definiti dall’ARP, rappresentando nel contempo gli interessi del minore. Questo approccio può essere necessario quando i genitori non svolgono il loro ruolo sufficientemente bene o a causa di interessi contrastanti.

Esistono diversi modelli di curatela che possono essere adattati in modo flessibile a ogni situazione:

Il più delle volte, l’ARP ordina una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), nell’ambito della quale la curatrice o il curatore fornisce un supporto completo alla famiglia e la assiste con la sua consulenza e il suo sostegno. L’obiettivo della curatrice o del curatore è quello di rafforzare le competenze dei genitori in modo che riescano ad assumersi nuovamente la responsabilità dell’educazione del proprio figlio o della propria figlia.

Oltre a questo sostegno generale, esiste una curatela educativa che conferisce alcuni speciali poteri alla curatrice o al curatore (art. 308 cpv. 2 CC), come far valere il diritto di visita (curatela del diritto di visita) o rappresentare il minore per quanto riguarda i contributi di mantenimento. La curatrice o il curatore può assumere diversi compiti, in funzione della decisione dell’ARP.

Collocamento

Ci sono casi in cui i genitori sono impotenti, anche se ricevono un aiuto esterno, e in cui la loro situazione nuoce gravemente al benessere del minore. In questi casi è necessario un collocamento extra-familiare.

Spesso sono i genitori stessi a giungere alla conclusione che il proprio figlio o la propria figlia debba essere collocato/a in una famiglia affidataria o in un centro educativo. Questi collocamenti extra-familiari, concordati di comune accordo, rappresentano la maggior parte dei casi in cui i minori vengono separati dai propri genitori e collocati in un ambiente atto alla loro protezione.

Tuttavia, l’ARP può anche ordinare un collocamento extra-familiare quando nessun’altra misura meno incisiva è in grado di garantire il benessere del minore (per esempio, accompagnamento socio-pedagogico della famiglia). Questa misura è chiamata “privazione del diritto di determinare il luogo di dimora” (art. 310 CC). Questa misura viene applicata quando il benessere del minore è gravemente minacciato, per esempio quando subisce abusi fisici, psichici o sessuali, o quando si riscontra una grave negligenza. Esistono però anche situazioni in cui i genitori non sono più in grado di svolgere il loro ruolo educativo o in cui i conflitti tra genitori e figli sono così nocivi che un collocamento extra-familiare è l’unica soluzione per stabilizzare la situazione.

Ad ogni modo, si cerca di ricorrere al collocamento extra-familiare il più raramente possibile (circa il 10% di tutte le misure di protezione dei minori ordinate dalle ARP), poiché rappresenta un grande cambiamento per la famiglia, i genitori e, ovviamente, il minore. In questo contesto, le ARP lavorano quindi con molta cautela con la famiglia e i figli coinvolti.

Anche la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e la Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) hanno redatto delle raccomandazioni (in francese e tedesco) che assegnano un ruolo preminente all’esame diligente e professionale della situazione sociale, dei bisogni e delle risorse del minore e della sua famiglia. La possibilità di un rientro in famiglia viene esaminata regolarmente. Questa possibilità può essere presa in considerazione se la situazione a casa o del minore stesso è migliorata.

In quali situazioni un minore dev’essere collocato presso una famiglia affidataria o un foyer?

Cornelia Rumo di YOUVITA risponde a queste e altre domande (il video è disponibile unicamente in francese):

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Genitori in conflitto

Ogni anno in Svizzera circa 30’000 minori vivono la separazione dei propri genitori. I minori hanno bisogno di molta attenzione durante questa fase di cambiamento. Molti genitori riescono a gestire bene questa transizione, ma non tutti, poiché spesso sono preoccupati dalla propria situazione conflittuale, dalla propria tristezza e rabbia. A volte i minori sono coinvolti nei conflitti dei genitori e sono strumentalizzati dall’uno o dall’altro genitore. Questa situazione è molto logorante per i minori, soprattutto nei casi più conflittuali. Quando i genitori in conflitto non riescono ad anteporre il benessere del proprio figlio o della propria figlia alla loro controversia, l’autorità deve intervenire. L’obiettivo dell’ARP (per i genitori non sposati) o della Pretura (per i genitori sposati) è quello di centrare nuovamente l’attenzione dei genitori sul minore e sulle sue esigenze. Esistono diverse offerte per aiutare genitori e figli a superare situazioni difficili di questo genere:

Consensus parental (VD), Consensus parental (VS), Parents avant Tout (GE), Centre pour les familles vivant une séparation (ville de Berne), Kinder im Blick (varie regioni), Kinder aus der Klemme (varie regioni).

(Tutte le informazioni contenute in questi siti sono in francese o tedesco.)

Diritto di visita (art. 273 e seg. CC)

La maggior parte dei genitori si assicura che un minore possa trascorrere abbastanza tempo con l’altro genitore, anche dopo la separazione. Tuttavia, alcuni genitori litigano regolarmente per le visite del minore e non riescono a trovare un accordo. In questi casi, l’ARP o la Pretura possono stabilire un diritto di visita. In linea di principio, il minore ha il diritto di mantenere relazioni personali con entrambi i genitori (questo rientra fra i suoi diritti della personalità). Lo stesso vale per i genitori che hanno il diritto di mantenere contatti regolari con il minore e il dovere di favorire le relazioni tra il minore e l’altro genitore. La regolamentazione del diritto di visita è, se possibile, elaborata dai genitori con l’aiuto di professionisti, con l’obiettivo di garantire il diritto del minore di mantenere relazioni personali con entrambi i genitori. Per attenuare il più possibile il conflitto, a volte è necessario stabilire regole dettagliate, per esempio riguardanti l’assegnazione delle settimane o il programma quotidiano del minore.

In quest’ambito si può nominare una curatrice o un curatore per fornire un sostegno ai genitori.

Tra i doveri dei genitori c’è l’obbligo di provvedere al mantenimento del minore. Il mantenimento comprende tutto ciò che è necessario al suo sviluppo psico-fisico. I bisogni primari in termini di sviluppo fisico comprendono l’alimentazione, i vestiti e l’alloggio, oltre a buone cure mediche. Fra i bisogni in termini di sviluppo psichico vi sono i contatti sociali e un’educazione adeguata. Il mantenimento non si limita alle prestazioni pecuniarie, ma può anche essere assicurato dalle cure e dall’educazione. In linea di principio, sia i figli minorenni che i figli maggiorenni hanno diritto ad un contributo di mantenimento. In generale, il diritto al mantenimento dura dalla nascita alla fine della formazione.

I genitori non sposati possono stipulare un contratto di mantenimento che dev’essere approvato dall’ARP. In assenza di un contratto di mantenimento, l’ARP può nominare una curatrice o un curatore che rappresenti il minore in quest’ambito. Se i genitori sposati si separano o divorziano, il contributo di mantenimento del figlio o della figlia è stabilito dalla Pretura. In caso di modifica del contratto di mantenimento, l’ARP interviene se i genitori si accordano sulla modifica. In caso contrario, la competenza spetta alla Pretura.

Autorità parentale e diritto di custodia (art. 296 e seg. CC)

La custodia del minore comprende la presa a carico quotidiana di quest’ultimo e la sua educazione. Essendo parte integrante dell’autorità parentale, la custodia costituisce un dovere fondamentale dei genitori e implica il diritto di vivere con il minore e di prendere decisioni che riguardano la sua vita quotidiana. Quando il minore vive principalmente con uno dei due genitori, si parla di custodia esclusiva. Se il minore viene regolarmente preso a carico da entrambi i genitori a turno (anche se non si tratta necessariamente di una custodia a 50/50), si parla di custodia condivisa o alternata.

Nel linguaggio comune, si parla di “revoca del diritto di custodia” quando la messa in pericolo del benessere del minore è tale che l’ARP deve ordinare un collocamento extra-familiare. In realtà, si tratta del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora del minore. Questo diritto di determinare il luogo di dimora del minore viene quindi tolto ai genitori e rientra nella competenza dell’ARP.